PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le analisi del vino devono riguardare le sostanze che lo compongono.

Art. 2.

      1. Le etichette del vino destinato al consumo umano devono riportare in modo leggibile tutte le sostanze riscontrate nelle analisi di cui all'articolo 1.

Art. 3.

      1. Le analisi di cui all'articolo 1 devono essere effettuate ogni anno ai fini della concessione delle relative autorizzazioni e della indicazione dei dati sull'etichetta ai sensi dell'articolo 2.

Art. 4.

      1. Sulle etichette di cui all'articolo 2 devono essere altresì indicate le patologie per le quali è sconsigliato il consumo del vino.

Art. 5.

      1. È vietato il commercio dei vini effettuato in violazione degli obblighi previsti dalla presente legge.

Art. 6.

      1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto da emanare entro tre mesi della data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i tipi e le quantità delle sostanze chimiche consentite per ogni litro di vino.